Prima di approfondire il tema in oggetto è necessario chiarire chi sono gli amministratori in un ente di terzo settore. Per amministratori si intendono il presidente ed i membri del consiglio direttivo soci dell’ente non profit.
Il tema dei compensi agli amministratori soci di un ente non profit è da sempre molto dibattuto a causa di uno dei principi della disciplina che regola gli aspetti giuridici e fiscali degli enti del Terzo Settore, gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche ossia il divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili tra i soci.
Detto ciò, è ormai pacifico, sia per il presidente che per i membri del consiglio direttivo di un ente associativo non profit percepire un compenso a patto che:
• Sia previsto dallo statuto (o quanto meno non sia vietato);
• Sia regolamentato dall’assemblea dei soci (regolamento interno).
Nella normativa degli enti associativi non profit le regole di massima vanno, però, prese con le pinze e verificate caso per caso poiché possono sussistere divieti per alcuni enti ed eccezioni per altri.
Sul tema dei compensi ai componenti del consiglio direttivo per la generalità degli ETS (Enti del Terzo Settore) e, in particolare, per le APS (Associazioni di Promozione Sociale), la Legge ammette che, a fianco dei volontari, vi siano operatori retribuiti con lo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle associazioni. Tutto ciò non vale, invece, per le ODV (organizzazioni di volontariato). A tal proposito è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n.6214 del 09/07/2020. Nella nota si specifica il divieto per le organizzazioni di volontariato di riconoscere indennità di carica a chi riveste cariche elettive, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, con esclusiva eccezione per i componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell’art.2397, secondo comma, del Codice civile.
Salvo, quindi, il divieto di compatibilità “con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria” (co. 5 art. 17 del D.lgs. n. 117/2017), negli ETS e nelle APS, l’amministratore (componente del Consiglio Direttivo o dell’Organo di amministrazione) associato o terzo, può essere retribuito, anche ricorrendo a prestazioni di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto, per le sole APS, dei limiti di cui all’art. 36 del Codice Terzo Settore.
Infine, si ricorda la seguente disposizione (co. 6, art. 17 del D.lgs. n. 117/2017) che vale per tutti gli ETS: “Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”.